BOLLETTINO OPERATIVO · MAR 14 LUG 2026 · 03:34 CET EN / IT / RSS / NEWSLETTER

Smart working e sicurezza: l’informativa annuale obbligatoria dal 2026 e le sanzioni

Dal 7 aprile 2026 chi organizza il lavoro agile ha un adempimento in più in materia di salute e sicurezza. La Legge 11 marzo 2026, n. 34 (la legge annuale sulle piccole e medie imprese, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026) ha introdotto l’obbligo di consegnare ai lavoratori in smart working un’informativa scritta sulla sicurezza, con cadenza almeno annuale. La novità più rilevante è che il mancato rispetto dell’obbligo è ora assistito da una sanzione penale.

Vediamo con precisione cosa prevede la norma, a chi si applica e come adempiere senza margini di incertezza.

Cosa prevede la Legge 34/2026

L’articolo 11 della legge inserisce un nuovo comma 7-bis nell’articolo 3 del D.Lgs. 81/2008 (il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro). Per le prestazioni di lavoro agile svolte in luoghi non rientranti nella disponibilità giuridica del datore di lavoro — tipicamente l’abitazione del lavoratore — l’obbligo di sicurezza si adempie:

  • mediante la consegna di un’informativa scritta;
  • al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
  • con cadenza almeno annuale;
  • sui rischi generali e sui rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto, in particolare quelli legati all’uso dei videoterminali.

In altre parole, la legge chiarisce come il datore di lavoro assolve l’obbligo informativo verso chi lavora fuori dai locali aziendali: non basta un’informazione generica una tantum, serve un documento scritto, aggiornato e consegnato regolarmente.

Le sanzioni: arresto o ammenda

La stessa legge interviene anche sull’apparato sanzionatorio. L’articolo 11 modifica l’articolo 55, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 81/2008, includendovi il richiamo al nuovo comma 7-bis. La violazione dell’obbligo è quindi punita con:

  • arresto da 2 a 4 mesi, oppure
  • ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.

La responsabilità ricade sul datore di lavoro e sul dirigente eventualmente delegato. Trattandosi di una sanzione penale di natura contravvenzionale, in molti casi è applicabile la procedura di prescrizione e regolarizzazione prevista dal D.Lgs. 758/1994, ma resta il fatto che l’adempimento diventa un obbligo presidiato dal diritto penale del lavoro.

Attenzione: non confondere informativa e comunicazione al Ministero

È importante non confondere due adempimenti distinti, che riguardano momenti diversi del rapporto:

  • La comunicazione telematica dell’accordo al Ministero del Lavoro entro 5 giorni è un adempimento amministrativo e preesistente alla Legge 34/2026: serve a registrare l’avvio, la proroga o la cessazione dello smart working. Ne parliamo nella guida dedicata alla comunicazione al Ministero entro 5 giorni.
  • L’informativa annuale sulla sicurezza è invece l’adempimento in materia di salute e sicurezza introdotto dalla Legge 34/2026, di cui tratta questo articolo.

Sono obblighi separati, con basi normative e sanzioni diverse: vanno assolti entrambi.

Cosa deve fare il datore di lavoro: checklist

  • Predisporre un’informativa scritta sui rischi generali e specifici del lavoro agile (uso del videoterminale, postura, ambiente domestico, gestione delle pause).
  • Consegnarla al lavoratore e all’RLS, conservando la prova della consegna (ricevuta, firma o trasmissione tracciabile).
  • Rinnovare la consegna con cadenza almeno annuale e ogni volta che cambiano i rischi.
  • Coordinare l’informativa con l’accordo individuale di smart working e con le regole sul diritto alla disconnessione.

Domande frequenti

Da quando è obbligatoria l’informativa annuale sulla sicurezza?

Dal 7 aprile 2026, data di entrata in vigore della Legge 11 marzo 2026, n. 34, senza periodo transitorio.

A chi va consegnata l’informativa?

Al lavoratore in smart working e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), con cadenza almeno annuale.

Cosa si rischia se non si consegna?

La violazione è punita ai sensi dell’articolo 55, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 81/2008 con l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro, a carico del datore di lavoro o del dirigente delegato.

Riferimenti normativi

  • Legge 11 marzo 2026, n. 34, art. 11 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2026).
  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 3, comma 7-bis e art. 55, comma 5, lettera c).

Questo articolo ha finalità informativa e non sostituisce una consulenza legale o del lavoro.

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